Art. 5.
(Modifica dell'articolo 44 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il

 

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termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.
      Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
      Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
      Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.
      Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile».